Regole per la assegnazione delle erogazioni liberali nel perseguimento degli scopi sociali della Fondazione Fornasini
Premesso che:
i) La Fondazione Fornasini ha come scopo sociale, ai sensi dell’art. 2 dello Statuto di
«contribuire alla realizzazione e al progresso di:
a) attività nel campo della salute e della assistenza, con particolare riferimento a presidi biomedicali, nonché a tecnologie innovative applicabili all’impianto di protesi, al trapianto di organi, e ad apparecchi vicari;
b) attività di ricerca e formazione nel campo delle scienze sociali ed umane con particolare riferimento all’etica e alla bioetica, coerenti con attività di cui al precedente punto a), nonché attività ad esse connesse»
ii) Lo Statuto prevede all’ art. 14.1 che «Il Bilancio della Fondazione è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 luglio di ogni anno con riferimento all’esercizio precedente»; e all’ art. 14.5: «Entro il 31 marzo il Consiglio di amministrazione approva una previsione economica e finanziaria per l’attività dell’esercizio in corso».
1. Il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione della previsione economica e finanziaria per l’attività dell’anno in corso di cui all’ art. 14.5, destina alle erogazioni liberali una somma compatibile con detta previsione e con i flussi di cassa ipotizzati. Nella stessa delibera il Consiglio determina altresì i tempi del bando, della valutazione delle proposte e della erogazione dei finanziamenti
2. La delibera di cui al punto precedente con tutti gli estremi per la presentazione delle domande è comunicata tempestivamente ai Fondatori
3. Competente ad esaminare le domande e decidere circa la relativa assegnazione di risorse è il Consiglio di Amministrazione, che potrà, di volta in volta e in quanto reputato necessario, nominare al proprio interno uno o più referee o anche avvalersi di collaborazioni esterne. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono insindacabili.
4. Possono beneficiare di erogazioni della Fondazione Fornasini in via ordinaria e preferenziale progetti di attività proposti dalle Istituzioni che i Fondatori rappresentano pro-tempore o da organismi che ad esse facciano riferimento, in termini non occasionali e comunque con una presentazione ufficiale da parte di dette Istituzioni. Sempre in via ordinaria e preferenziale, detti progetti dovranno svolgersi di massima nell’ area territoriale sulla quale insistono le Istituzioni. In circostanze eccezionali, che dovranno essere esaurientemente illustrate, potranno essere prese in considerazione domande presentate da cittadini o istituzioni dell’Unione Europea e anche di paesi terzi.
La mancata rendicontazione di precedenti erogazioni entro un anno dal termine del progetto finanziato è preclusiva dell’accoglimento di una successiva domanda.
5. Le domande debbono contenere tutti gli elementi reputati necessari per la precisa identificazione dei progetti e della capacità del presentatore di realizzarlo. Esse devono contenere una indicazione precisa dei tempi di realizzazione del progetto ed eventualmente una proposta di articolazione, anche temporale, del finanziamento richiesto, in particolare con l’indicazione del finanziamento minimo necessario per una realizzazione anche parziale ma significativa del progetto stesso.
i Fondatori ed in particolare le due Università, dovranno preferibilmente presentare una pluralità di proposte in modo da giungere ad una valutazione comparativa delle stesse al fine di garantire l’impiego ottimale delle risorse messe a disposizione. In alternativa potranno essere presentati progetti che prevedano valutazioni comparative delle proposte di impiego delle risorse all’interno dei soggetti proponenti;
6. Le domande devono essere redatte in lingua italiana o inglese. Nella fase istruttoria, il Consiglio di Amministrazione potrà chiedere ai proponenti delucidazioni e chiarimenti circa il progetto presentato ed eventualmente la traduzione in lingua inglese delle domande redatte in italiano.
Nel caso di domanda presentata da istituzioni di paesi terzi deve essere contenuta una dichiarazione della locale autorità consolare della Repubblica italiana attestante le caratteristiche dell’istituzione proponente.
6. L’istituzione che riceve il finanziamento si impegna a rendicontare tempestivamente le somme impiegate nonché a rendere pubblicamente noto, nelle forme coerenti con la materialità dei risultati dell’attività finanziata, il sostegno avuto da Fondazione Fornasini.