Allegato “A” al n. 1825 di Fascicolo
“Fondazione dott. Carlo Fornasini”
STATUTO
Art. 1 – Costituzione e sede sociale
È costituita la “Fondazione dott. Carlo Fornasini”, con sede nella Torre Fornasini in Poggio Renatico(Ferrara), via Marconi n. 10.
Art. 2 – Oggetto Sociale
La Fondazione “Dott. Carlo Fornasini” ha per oggetto l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del Codice Civile ed in particolare lo svolgimento delle seguenti attività:
a) attività agricola, diretta alla coltivazione di fondi rustici, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame, alla trasformazione e alla alienazione dei prodotti agricoli, alla produzione di energia elettrica dalla trasformazione di fonti rinnovabili nonché delle attività connesse, così come stabilito dall’articolo 2135 c.c. attraverso la gestione diretta del proprio patrimonio aziendale;
b) l’acquisto e la vendita di prodotti agricoli, purché nell’ambito delle attività connesse e della prevalenza dei prodotti propri e/o al fine di integrare e valorizzare le proprie produzioni, fatta salva la prevalenza dei prodotti agricoli propri.
c) La Fondazione può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, utili per il conseguimento dell’oggetto sociale.
d) La Fondazione può assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto connesso o analogo al proprio.
Art. 3 – Scopi della Fondazione
Nell’ambito di quanto previsto dalla Costituzione e da ogni altra legge in materia di ricerca scientifica, sanità e benessere della persona, la Fondazione “Dott. Carlo Fornasini” ha lo scopo di destinare le risorse provenienti dall’esercizio dell’impresa agricola al progresso di:
a) attività di terzi nel campo della salute e della assistenza, con particolare riferimento a presidi biomedicali, nonché a tecnologie innovative applicabili all’impianto di protesi, al trapianto di organi, e ad apparecchi vicari;
b) attività di terzi nel campo della ricerca e formazione nelle scienze sociali ed umane in particolare riferimento all’etica e alla bioetica, coerenti con attività di cui al precedente punto a);
c) attività di terzi nel campo delle neuroscienze con particolare riguardo alle malattie neurodegenerative dell’età adulta, ai disturbi dell’apprendimento in età evolutiva ed alla neuropsicologia dell’età evolutiva ed involutiva. La Fondazione non potrà destinare i propri utili ad attività diverse da quelle menzionate alle lettere a), b) e c) ad eccezione di quelle ad esse connesse.
Art. 4 – Patrimonio
Il patrimonio della “Fondazione Dott. Carlo Fornasini” è costituito dalla somma iniziale di £ 50.000.000 (cinquantamilioni) che il Sig. Carlo Francesco Fornasini ha donato all’atto della costituzione, come primo fondo capitale, con il proposito di onorare con perenne ricordo il compianto padre Sig. Dott. Carlo Fornasini nonché da tutti gli incrementi di qualsiasi genere e tipo addivenuti successivamente alla Fondazione così come risultanti dagli atti:
a) in primis da possedimenti rurali in Poggio Renatico pervenuti alla Fondazione per disposizione testamentaria del medesimo Fondatore e relativa impresa agricola compreso un impianto a biogas a biomasse vegetali per la produzione di energia elettrica.
b) da elargizioni, eredità, donazioni, legati mobiliari e immobiliari;
c) dalle somme derivanti dagli avanzi di gestione che il Consiglio d’Amministrazione delibera di destinare a patrimonio.
Art. 5 – Entrate
Per l’adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti entrate:
a) proventi derivanti dal patrimonio di cui all’articolo precedente;
b) proventi derivanti dalle attività istituzionali e da quelle ad esse connesse previste dall’art. 3, al netto di tasse e imposte ed altri oneri fiscali in quanto dovuti;
c) ogni eventuale contributo ed elargizione destinati all’attuazione degli scopi della Fondazione cui statutariamente sono destinati i frutti della attività di conduzione di impresa agricola e non espressamente destinati all’incremento del patrimonio.
Art. 6 – Organi
Sono organi della Fondazione:
a) l’Assemblea dei Fondatori;
b) il Consiglio d’Amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Direttore, ove nominato dal Consiglio d’Amministrazione;
e) i Revisori dei Conti.
L’appartenenza e la partecipazione ai lavori di Assemblea e Consiglio non darà comunque luogo a compensi o rimborsi in alcuna forma.
Art. 7 – Assemblea dei Fondatori
Sono Fondatori e partecipano di diritto all’Assemblea con voto deliberativo:
1) gli Arcivescovi pro tempore di Bologna e Ferrara;
2) i Rettori pro tempore delle Università di Bologna e Ferrara;
3) la madre Generale pro tempore delle suore Minime dell’Addolorata;
4) i Responsabili delle strutture didattiche e scientifiche dell’area medica dell’università di Bologna e di Ferrara, comunque denominati, indicati dai rispettivi Rettori.
L’Assemblea dei Fondatori potrà deliberando ai sensi dell’art. 7 ulteriormente cooptare altri, enti o persone fisiche, tra quei soggetti che abbiano versato almeno una quota pari all’1% del patrimonio della Fondazione così come risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di cooptazione.
Art. 8 – Competenza dell’Assemblea dei Fondatori
Spetta all’Assemblea:
a) la nomina e la revoca del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente;
b) la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, tra persone dotate di adeguata professionalità;
c) l’approvazione delle modifiche allo Statuto;
d) la presa d’atto di una relazione annuale sull’attività che contiene il bilancio consuntivo e un parere di indirizzo sull’attività e la previsione economica e finanziaria relativa all’esercizio in corso redatti e approvati dal Consiglio di Amministrazione;
e) la cooptazione di altri Fondatori.
Art. 9 – Funzionamento dell’Assemblea
dei Fondatori
È presieduta dal Presidente della Fondazione o in sua assenza dal Vicepresidente.
L’assemblea dei Fondatori si riunisce almeno una volta l’anno per deliberare ai sensi dell’art 8 lett. d).
L’Assemblea può riunirsi inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero qualora fosse richiesto da tre componenti.
L’avviso di convocazione e l’ordine del giorno devono essere inviati a mezzo lettera raccomandata, dieci giorni prima della seduta, ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma o fax o e-mail, spediti almeno 2 giorni prima. L’avviso di convocazione può prevedere una seconda convocazione.
In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà più uno dei membri compresi un Arcivescovo ed un Rettore e le deliberazioni sono valide a maggioranza assoluta dei membri presenti.
In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno tre membri compresi un Arcivescovo ed un Rettore, e le deliberazioni sono valide quando risultino adottate a maggioranza assoluta dei membri presenti.
Per la cooptazione di nuovi membri Fondatori è sempre necessario il voto unanime degli aventi diritto.
Le modifiche statutarie, per essere sottoposte al voto devono essere proposte da almeno tre dei suoi componenti o dal Consiglio di Amministrazione. Esse debbono essere approvate con il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri compresi un Arcivescovo ed un Rettore.
Art. 10 – Sostituzioni
I componenti dell’Assemblea possono farsi rappresentare da un sostituto permanente, revocabile in ogni caso ad nutum dotato di ogni potere per gli adempimenti previsti nel presente statuto.
La rappresentanza deve essere confermata con atto da conservare agli atti della Fondazione quando l’ordine del giorno dell’Assemblea comprenda l’approvazione di modifiche dello Statuto.
Art. 11 – Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione, composto di cinque membri, è nominato dall’Assemblea dei Fondatori la quale, nella nomina, deve attenersi alla seguente modalità di composizione:
1) un componente indicato dall’Arcivescovo pro-tempore della Diocesi di Bologna;
2) un componente indicato dall’Arcivescovo pro-tempore della Diocesi di Ferrara;
3) un componente indicato dal Rettore pro-tempore dell’Università di Bologna;
4) un componente indicato dal Rettore pro-tempore dell’Università di Ferrara;
5) un componente scelto dall’Assemblea dei Fondatori.
Gli Arcivescovi e i Rettori si consultano in vista delle indicazioni loro spettanti di cui al primo comma del presente articolo.
Gli Arcivescovi e i Rettori possono proporre all’Assemblea la revoca del componente del Consiglio da loro indicato, indicando contemporaneamente un nuovo consigliere.
L’Assemblea procede alla revoca e alla nuova nomina secondo le regole del presente articolo.
Sino al 13 ottobre 2019, il Consiglio dura in carica tre anni.
Scaduto tale termine, la durata in carica del Consiglio è stabilita in anni 5 (cinque).
Tutti i membri sono rinominabili.
Qualora, durante il mandato, venisse a mancare per qualsiasi motivo il consigliere di cui al precede punto 5), il Consiglio provvederà alla sua sostituzione.
Il consigliere così eletto rimarrà in carica fino alla prima riunione dell’Assemblea, la quale dovrà procedere alla nuova nomina.
Il consigliere nominato dall’Assemblea rimarrà in carica fino alla naturale scadenza dell’intero Consiglio.
Art. 12 – Funzionamento del Consiglio
di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è convocato in via ordinaria dal Presidente almeno con cadenza trimestrale.
Il Presidente può altresì convocarlo quando ne ritenga l’opportunità, o su richiesta di almeno due membri del Consiglio. La convocazione deve avvenire a mezzo lettera raccomandata spedita almeno 10 giorni prima della riunione; in caso di urgenza, almeno 2 giorni prima, anche a mezzo telegramma, fax o e-mail. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno tre dei suoi componenti. In caso di urgenza, da motivare in premessa del verbale, la riunione sarà validamente costituita anche qualora i componenti vi partecipino mediante l’uso di strumenti tecnologici di collegamento a distanza.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
In caso di assenza del Presidente e di parità dei voti la delibera non è adottata.
Le delibere relative alla alienazione o all’acquisto di beni immobili e di partecipazioni in società debbono essere assunte con il voto favorevole di almeno quattro consiglieri in carica. Quando l’alienazione o L’acquisto supera il valore di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) deve risultare il parere favorevole di tutti i Fondatori con atto da conservare agli atti della Fondazione.
Art. 13 – Competenze del Consiglio
di Amministrazione
Al Consiglio di Amministrazione competono l’amministrazione ordinaria e straordinaria del patrimonio.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.
In ogni caso nella sua prima riunione il Consiglio di Amministrazione determina i poteri che delega al Presidente al fine di assicurare un ordinato e celere svolgimento dell’attività della Fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore stabilendone il relativo compenso, nonché istituire anche comitati tecnici, commissioni permanenti o temporanee, per il miglior funzionamento della Fondazione.
Spetta al Consiglio di Amministrazione emettere eventuali regolamenti per il funzionamento operativo della Fondazione.
Art. 14 – Il Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Convoca nei casi previsti dallo Statuto, l’Assemblea e il Consiglio di Amministrazione e ne dirige i lavori.
L’Assemblea dei Fondatori nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché della Fondazione scegliendolo tra i componenti dl Consiglio di Amministrazione all’atto della loro nomina.
Gli Arcivescovi e i Rettori si consultano in vista
di questa nomina.
Art. 15 – Il Vice Presidente
Il Vice Presidente della Fondazione, eletto dal Consiglio di Amministrazione al suo interno, collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Art. 16 – Bilancio della Fondazione
L’esercizio sociale della Fondazione coincide con l’anno solare.
Tutti gli eventuali avanzi debbono essere reimpiegati nella attività della Fondazione o comunque incrementare il suo patrimonio.
In ragione degli adempimenti relativi alle contribuzioni pubbliche europee e nazionali, il Bilancio della Fondazione è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 luglio di ogni anno con riferimento all’esercizio precedente.
Il bilancio sarà redatto secondo le indicazioni del C.C. in materia di società per azioni, oltre ad una situazione finanziaria del periodo.
Entro il 31 marzo il Consiglio di Amministrazione approva una previsione economica e finanziaria per l’attività dell’esercizio in corso.
Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una Relazione dei Revisori dei Conti.
Art. 17 – Il Collegio dei Revisore dei Conti
I Revisori dei Conti sono eletti, nel numero di 3, dall’Assemblea, tra persone dotate di adeguata professionalità e durano in carica tre anni.
All’atto dell’elezione l’Assemblea determina il compenso per i Revisori dei Conti.
Ad essi è affidata la vigilanza della gestione della Fondazione.
I Revisori dei Conti devono redigere una relazione accompagnatoria al bilancio consuntivo.
Art. 18 – Le Commissioni scientifiche
Il Consiglio di Amministrazione, rispetto ai soli scopi della Fondazione, può istituire Commissioni etico-scientifiche con funzioni consultive. Le Commissioni, composte da personalità di nota esperienza, vengono istituite per oggetti specifici e a tempo determinato, tenuto conto delle indicazioni dell’Assemblea.
Art. 19 – Scioglimento della Fondazione
e rinvio normativo
In qualsiasi ipotesi di scioglimento della Fondazione, nei limiti consentiti dalle leggi all’epoca vigenti, il suo patrimonio sarà destinato in parti uguali alle due università e alle due diocesi di Bologna e Ferrara. Per quanto non disposto dal presente Statuto si applicano le misure di legge vigenti in materia.
F.to: Gian Guido Balandi
” LUIGI STAME Notaio